Informazione per omesso pagamento

In caso di omesso/parziale versamento degli avvisi emessi dall'Ufficio Tributi, si procederà  con l'nvio di un apposito atto di sollecito per il recupero dell'importo non versato. Nel caso di omesso/parziale versamento del sollecito, si procederà  con l'emissione di un Avviso di Accertamento per omessa/infedele denuncia, tramite notifica con atto giudiziario e /o via pec e /o tramite Messo Comunale, con l'applicazione di una sanzione pari al 30% dell'imposta dovuta e del saggio di interesse legale stabilito annualmente. Il pagamento dell'importo del provvedimento  dovrà essere effettuato, presso gli sportelli bancari o postali utilizzando il modello F24 allegato, entro 60 giorni dalla notifica del presente avviso, tenendo conto che il calcolo dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° agosto al 31 agosto. Decorso il termine per la presentazione del ricorso l'atto diventa esecutivo (art.1, comma 792, lett. b, legge n. 60/2019). Trascorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme è affidata alla Società  ICA Srl, affidataria del Servizio di riscossione del Comune, anche per l'esecuzione forzata, senza la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n.639/1910. Questo Ente affiderà  al soggetto legittimato la riscossione delle somme richieste, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento. Il soggetto legittimato, sulla base del presente atto, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà  e le modalità  previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività  di riscossione coattiva. In caso di proposizione del Ricorso si applica l'art.19 del D.lgs.472/1997 in ordine all'esecuzione delle sanzioni.
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