26 maggio 2011
A seguito dell’entrata in vigore del decreto legge Decreto-legge 13 maggio 20 Il, n. 70, recante "Prime disposizioni urgenti per l'economia" sono state introdotte nuove disposizioni in materia di carta d'identità per i minori degli anni 18.La circolare del ministero dell’interno n. 15 del 26/05/2011 ha chiarito le modalità applicative.
In particolare la carta d'identità se rilasciata a minori
- di età compresa fra zero e tre anni avra’ una validità di tre anni,
- di età compresa fra i tre ed i diciotto anni avra’ una validità di cinque anni.
La carta d'identità, sia in formato cartaceo che elettronico, dovrà riportare la firma del titolare che abbia già compiuto dodici anni, analogamente al passaporto.
Per il minore di anni quattordici, l'uso della carta d'identità ai fini dell' espatrio sara’ subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci (tutore).
Servirà invece una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura o dalle autorità consolari perchè il minore possa espatriare con persone diverse dai genitori analogamente a quanto prevede il passaporto.
La circolare suggerisce l'opportunità di munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore (es. certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità) da esibire unitamente alla carta d’identita’ alle frontiere.
Le nuove disposizioni relative al rilascio e alla durata di validità del documento ai minori si applicano anche alle carte d'identità non valide per l' l'espatrio rilasciate ai cittadini stranieri.




