ORDINANZA SGOMBERO NEVE
Pubblicata il 03/12/2020
SI AVVISA LA CITTADINANZA CHE è stata pubblicata ordinanza Dirigenziale per sgombero neve.
Ecco il dipositivo
Ai proprietari dimoranti nello stabile, portieri ed i custodi o, in mancanza, agli inquilini abitanti od occupanti le case di privata abitazione, negozi, esercizi, stabilimenti, magazzini ecc. a:
1 - Sgomberare dalla neve e dal ghiaccio l’area antistante il rispettivo fabbricato per tutta la lunghezza del marciapiede e, ove questo non esista e l’ampiezza della strada lo consenta, per una larghezza di almeno m. 1.50 durante e dopo le precipitazioni nevose. La neve dovrà essere ammucchiata lungo il marciapiede o al margine dell’area sgomberata in modo da non impedire la libera circolazione veicolare e pedonale ed è vietato ammassarla a ridosso di siepi. La stessa non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico. I proprietari di piante i cui rami sporgono su aree di pubblico passaggio sono obbligati all’asportazione della neve ivi depositata;
2 - Aprire varchi in attraversamento della neve accumulata ai bordi della strada, in corrispondenza delle caditoie prospicienti i fabbricati, per facilitare il deflusso delle acque e, se possibile, anche una striscia di cm. 20 di cunetta lungo il filo del marciapiede, sempre per facilitare il deflusso delle acque;
3 - Rimuovere la neve dai tetti che, per la loro inclinazione, esposizione e natura del coperto, possono provocare la caduta di masse nevose o successivi ghiaccioli formatisi sulle gronde. Si deve tenere presente che lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi, dai balconi e da qualunque posto sopra il livello del suolo o dei ghiaccioli dalle gronde, deve farsi sempre con le opportune cautele affinché l’operazione non riesca pericolosa od incomoda ai passanti e non provochi danni alle cose;
4 - Far sostare i mezzi di trasporto alla stretta destra, rimuovendoli dalle posizioni irregolari e ciò per facilitare il transito degli spartineve senza dover incorrere alla rimozione forzata.
Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli;
5 – E’ fatto obbligo ai proprietari o amministratori di edifici a qualunque scopo di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
In caso di nevicata che superi lo strato di cm. 10, i proprietari degli autoveicoli sono tenuti, quando possibile, ad allontanare i mezzi dalla sede stradale per agevolare le operazioni di rimozione della neve, ricoverandoli nei box o nelle autorimesse o nei cortili delle abitazioni, anche in deroga ai regolamenti condominiali.
Consulta il testo integrale dell'ordinanza allegato
Ecco il dipositivo
Ai proprietari dimoranti nello stabile, portieri ed i custodi o, in mancanza, agli inquilini abitanti od occupanti le case di privata abitazione, negozi, esercizi, stabilimenti, magazzini ecc. a:
1 - Sgomberare dalla neve e dal ghiaccio l’area antistante il rispettivo fabbricato per tutta la lunghezza del marciapiede e, ove questo non esista e l’ampiezza della strada lo consenta, per una larghezza di almeno m. 1.50 durante e dopo le precipitazioni nevose. La neve dovrà essere ammucchiata lungo il marciapiede o al margine dell’area sgomberata in modo da non impedire la libera circolazione veicolare e pedonale ed è vietato ammassarla a ridosso di siepi. La stessa non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico. I proprietari di piante i cui rami sporgono su aree di pubblico passaggio sono obbligati all’asportazione della neve ivi depositata;
2 - Aprire varchi in attraversamento della neve accumulata ai bordi della strada, in corrispondenza delle caditoie prospicienti i fabbricati, per facilitare il deflusso delle acque e, se possibile, anche una striscia di cm. 20 di cunetta lungo il filo del marciapiede, sempre per facilitare il deflusso delle acque;
3 - Rimuovere la neve dai tetti che, per la loro inclinazione, esposizione e natura del coperto, possono provocare la caduta di masse nevose o successivi ghiaccioli formatisi sulle gronde. Si deve tenere presente che lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi, dai balconi e da qualunque posto sopra il livello del suolo o dei ghiaccioli dalle gronde, deve farsi sempre con le opportune cautele affinché l’operazione non riesca pericolosa od incomoda ai passanti e non provochi danni alle cose;
4 - Far sostare i mezzi di trasporto alla stretta destra, rimuovendoli dalle posizioni irregolari e ciò per facilitare il transito degli spartineve senza dover incorrere alla rimozione forzata.
Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli;
5 – E’ fatto obbligo ai proprietari o amministratori di edifici a qualunque scopo di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
In caso di nevicata che superi lo strato di cm. 10, i proprietari degli autoveicoli sono tenuti, quando possibile, ad allontanare i mezzi dalla sede stradale per agevolare le operazioni di rimozione della neve, ricoverandoli nei box o nelle autorimesse o nei cortili delle abitazioni, anche in deroga ai regolamenti condominiali.
Consulta il testo integrale dell'ordinanza allegato
Allegati
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